Vetrate scorrevoli (VEPA): chiudere il balcone senza permessi? Cosa è vero davvero
“Sono edilizia libera, non serve niente”: lo si sente dire spesso. È vero verso il Comune — ma in condominio la storia è un’altra. Ecco i pro, le agevolazioni 2026 e il nodo che fa finire in causa.
Le VEPA — Vetrate Panoramiche Amovibili — sono pannelli di vetro totalmente trasparenti, scorrevoli o a impacchettamento, che chiudono balconi, logge o porticati trasformandoli in una sorta di “giardino d’inverno” utilizzabile tutto l’anno. Negli ultimi anni sono diventate popolarissime grazie a una semplificazione normativa. Ma “niente permessi” non significa “posso fare quello che voglio”.
01VEPA o veranda? La differenza che decide tutto
L’amovibilità è la linea di confine tra il lecito e l’abuso.
Vetro amovibile e trasparente
Pannelli scorrevoli che si aprono; non creano un volume chiuso stabile e mantengono la microaerazione. Il balcone resta un balcone.
Chiusura fissa e stabile
Struttura fissa che crea un nuovo vano abitabile e nuova volumetria: richiede il permesso di costruire, spesso non rilasciabile.
Per questo motivo le VEPA possono passare in regime di edilizia libera, mentre la veranda no.
02Edilizia libera sì, ma a precise condizioni
La liberalizzazione nasce con la Legge 142/2022 (art. 33-quater) e si è ampliata con il Decreto Salva Casa (D.L. 69/2024, conv. L. 105/2024), che hanno inserito la lettera b-bis) nell’art. 6 del Testo Unico Edilizia (DPR 380/2001). Le VEPA non richiedono CILA, SCIA o permesso di costruire solo se rispettano tutte queste condizioni:
- sono totalmente trasparenti e amovibili (niente vetri opachi né strutture fisse);
- installate su balconi aggettanti, logge rientranti o porticati (esclusi i porticati su aree pubbliche);
- non creano un volume chiuso stabile, non aumentano superfici/volumetria, non mutano la destinazione d’uso;
- garantiscono la microaerazione naturale dei vani;
- hanno impatto visivo minimo e non modificano le linee architettoniche dell’edificio.
Sei davvero “a posto”?
Quattro domande per capire se rischi sorprese. Orientamento di massima, non un parere.
03In condominio cambia tutto
Ecco il punto che la pubblicità delle VEPA dimentica: “edilizia libera” riguarda solo il rapporto con il Comune. Non tocca affatto il regolamento condominiale né le norme del Codice civile sulle parti comuni. La facciata è bene comune e l’art. 1122 c.c. vieta opere che pregiudichino il decoro architettonico, imponendo di informare prima l’amministratore.
Lo ha confermato in modo netto il Tribunale di Milano (sent. n. 1574/2025): ha ordinato la rimozione di vetrate installate su una loggia senza autorizzazione assembleare, perché disomogenee rispetto alla facciata e in violazione del regolamento. La regola che ne esce è chiara: la norma sull’edilizia libera non prevale sul regolamento condominiale.
In pratica, prima di installare conviene: leggere il regolamento (se è contrattuale, può vietare espressamente le chiusure), comunicare all’amministratore, e — se il regolamento lo richiede o l’opera incide sul prospetto — passare in assemblea. Meglio scegliere sistemi “tuttovetro” a profili ridotti, che minimizzano l’impatto e le contestazioni.
04I vantaggi: perché piacciono tanto
Una stanza in più
Balcone o loggia vivibili tutto l’anno, come giardino d’inverno o zona relax.
Comfort e protezione
Riparo da pioggia, vento e freddo, con più isolamento acustico.
Risparmio energetico
Riducono le dispersioni termiche: secondo stime di settore il beneficio invernale è significativo.
Valore dell’immobile
Migliori prestazioni e maggiore fruibilità degli spazi esterni.
Iter semplificato e reversibile
Niente titolo edilizio (alle condizioni viste) e struttura smontabile.
05Agevolazioni fiscali 2026
Non esiste un bonus “dedicato” alle VEPA, ma l’installazione può rientrare nel Bonus ristrutturazioni (art. 16-bis del TUIR), con tetto di spesa di 96.000 € per unità immobiliare, in 10 quote annuali. Le aliquote 2025-2026 (Legge di Bilancio 207/2024) sono sdoppiate:
- 50% se l’immobile è l’abitazione principale del proprietario o titolare di diritto reale;
- 36% negli altri casi (seconde case, immobili locati o in comodato).
Vanno rispettati i requisiti formali: bonifico “parlante”, conservazione di fatture e schede tecniche, comunicazione ENEA entro 90 giorni se c’è incidenza energetica e, in condominio, la delibera per le parti comuni. L’IVA è agevolata al 10% (con la regola dei “beni significativi”). Poiché aliquote e finestre cambiano spesso, verifica sempre la tua posizione con l’Agenzia delle Entrate o un professionista prima di firmare il preventivo.
Domande rapide
Art. 1122 c.c. · Trib. Milano 1574/2025
Vetrate sul balcone: pronto o a rischio?
Prima di acquistarle, Assocond Co.Na.F.I. Napoli verifica il regolamento, il decoro e i vincoli del tuo edificio — e ti dice se l’assemblea è necessaria.
Prenota la prima consulenzaNota. Contenuto divulgativo, non sostitutivo di un parere legale o fiscale. Requisiti, vincoli e aliquote dei bonus cambiano: verifica sempre la tua situazione concreta.
