Spese di casa in affitto: chi paga cosa tra proprietario e inquilino?
Pulizie, ascensore, caldaia, portineria, tetto: la regola è più semplice di quanto sembri. Qui trovi la tabella completa e uno strumento per cercare la tua spesa in un secondo.
“Questa spesa la pago io o il proprietario?” È la domanda che fa litigare di più chi affitta. La buona notizia: la legge fissa un principio chiaro, e con poche regole si evita quasi ogni discussione.
01La regola d’oro
Chi usa paga il consumo; chi possiede paga il valore.
Il riferimento è l’art. 9 della Legge 392/1978 (legge sull’equo canone), tuttora in vigore per gli oneri accessori. In sintesi:
Spese ordinarie e di consumo
Tutto ciò che serve per usare la casa giorno per giorno: pulizie, riscaldamento, acqua, ascensore (funzionamento), piccole riparazioni d’uso.
Spese straordinarie e di conservazione
Ciò che mantiene il valore dell’immobile: tetto, facciate, caldaia centralizzata, nuovi impianti, adeguamenti a norma, compenso amministratore.
Chi paga questa spesa?
Cerca la voce (es. “ascensore”, “caldaia”, “portiere”) o filtra. Vale per la locazione abitativa, salvo patto contrario scritto.
02I diritti dell’inquilino (spesso ignorati)
Prima di pagare gli oneri accessori, l’inquilino ha diritto di ottenere il dettaglio delle spese, il criterio di ripartizione e di vedere i giustificativi (art. 9, c. 3, L. 392/1978; e art. 1130-bis c.c.). Una richiesta generica del tipo “oneri 2025: 480 €” non basta.
03Se l’inquilino non paga
Il mancato pagamento degli oneri accessori, quando supera l’importo di due mensilità di canone, è motivo di risoluzione del contratto e consente lo sfratto per morosità (art. 5, L. 392/1978). Attenzione però all’onere della prova: secondo la Cassazione (sent. 20348/2010), al proprietario non bastano i bollettini condominiali — deve produrre la documentazione giustificativa delle spese.
04Abitativo o commerciale: cambia tutto
Nella locazione abitativa le regole sono in larga parte imperative: sono nulle le clausole che scaricano sull’inquilino la manutenzione straordinaria. Nella locazione commerciale (uso diverso) prevale l’autonomia delle parti: la Cassazione (ord. 7574/2020) ha ammesso clausole che pongono anche le spese straordinarie a carico del conduttore. In entrambi i casi vale la formula “salvo patto contrario”, purché chiaro e per iscritto.
Domande rapide
Art. 9 L. 392/1978
Art. 9 L. 392/1978 · art. 1124 c.c.
Una contestazione su chi deve pagare?
Assocond Co.Na.F.I. Napoli affianca proprietari e inquilini nella corretta ripartizione delle spese e nel contenzioso. Portaci il tuo caso.
Prenota la prima consulenzaNota. Contenuto divulgativo, non sostitutivo di un parere legale. La ripartizione legale è in larga parte derogabile per accordo scritto tra le parti: verifica sempre il tuo contratto.
