Piccioni in condominio: dissuasori, chi paga e di chi è la colpa
Guano sui cornicioni, nidi sul balcone, il vicino che li imbecca dalla finestra. Il problema è sanitario prima ancora che estetico — e le responsabilità cambiano a seconda di dove atterrano. Cerca il tuo caso.
Il guano non è solo sporcizia: è un ricettacolo di germi patogeni trasmissibili all’uomo e una sostanza acida che corrode facciate, gronde e ringhiere. Per questo la legge non tollera l’inerzia. La domanda vera è: chi deve intervenire, e a spese di chi?
01La bussola: dove atterrano i piccioni?
Parti comuni al condominio, spazi privati al singolo.
Se i colombi stazionano su cornicioni, facciata, tetto, sottotetto, grondaie o cortile, tocca al condominio: l’amministratore deve garantire la salubrità delle parti comuni (art. 1130, n. 4, c.c.), e la spesa per bonifica e dissuasori si ripartisce tra tutti per millesimi. Se invece nidi e guano stanno sul tuo balcone o terrazzo privato, provvedi tu: hai il dovere di evitare che il tuo immobile diventi un ricettacolo per i volatili.
Chi paga / chi risponde?
Cerca la situazione (es. “cornicione”, “balcone”, “nutre”, “facciata”, “danni”) o filtra per esito.
02Dissuasori sulle parti comuni: come si decide
L’installazione di dissuasori sulle parti comuni è un’innovazione per la salubrità dell’edificio: l’assemblea delibera con la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore (500 millesimi), ai sensi degli artt. 1120, c. 2, e 1136, c. 2, c.c. Se un solo condòmino lo chiede, l’amministratore deve mettere il punto all’ordine del giorno entro 30 giorni. E in caso di urgenza igienico-sanitaria (colombi annidati in sottotetti o grondaie), può intervenire anche senza delibera preventiva, riferendone poi.
03Chi nutre i piccioni (e chi paga i danni)
Dare da mangiare ai colombi è spesso vietato dai regolamenti comunali, con sanzioni, e può essere sanzionato anche dal regolamento condominiale. Se un condòmino li imbecca su un’area comune, l’amministratore può diffidarlo; se lo fa sul proprio balcone, si tratta di lite tra privati e la diffida va rivolta direttamente a lui.
Sul fronte danni: se i piccioni delle parti comuni rovinano un appartamento, il condominio può rispondere come custode (art. 2051 c.c.) — ma non se ha già installato dissuasori idonei, avendo fatto quanto tecnicamente possibile (Trib. Aosta, 14/07/2010). E se l’amministratore resta inerte nonostante il rischio, il condòmino può diffidarlo e agire anche in via d’urgenza (art. 700 c.p.c.), oltre a sollecitare ASL e Comune, che possono ordinare la bonifica.
Domande rapide
L. 157/92
Palazzo assediato dai piccioni?
Assocond Co.Na.F.I. Napoli individua responsabilità e riparto delle spese, imposta la delibera per i dissuasori e, se serve, l’azione contro chi resta inerte.
Prenota la prima consulenzaNota. Contenuto divulgativo, non sostitutivo di un parere legale. Obblighi e sanzioni variano secondo il regolamento condominiale e le ordinanze comunali.
