Ai sensi dell’articolo 1120 c.c., “l’installazione, sulle parti comuni, di un impianto per il condizionamento d’aria a servizio di una unità immobiliare, che non presupponga la modificazione di tali parti, può essere compiuta dal singolo condomino per conto proprio, in via di principio senza richiedere al Condominio alcuna autorizzazione”. Il rilascio o il diniego della autorizzazione “può tutt’al più significare l’inesistenza o l’esistenza di un interesse di altri condomini a fare uso delle cose comuni in modo pari a quello del condomino determinatosi all’installazione”. Nel caso concreto, tuttavia, dagli atti del procedimento disponibili non emerge che l’installazione abbia determinato l”alterazione della destinazione delle cose comuni, né impedisca ad altri condomini di farne parimenti uso (anzi ciò è anche avvenuto, in precedenza)”. Che è proprio quanto dovrà ora essere accertato, in sede di rinvio dalla Corte d’appello, e cioè: “se esiste un apprezzabile deterioramento del decoro architettonico ovvero una significativa menomazione del godimento e dell’uso del bene comune” tale da impedire il montaggio dei condizionatori. (Cfr. Cassazione civile sez. II, 01/07/2024, n.17975 )