L’obbligo condominiale del bagno comune nelle “case di ringhiera”

Trib. Milano, sez. XIII, sent., 30 settembre 2024, n. 30848

“La vicenda è incentrata su un bagno condominiale di una “casa di ringhiera”, tipologia di abitazione comune nella passata edilizia popolare e caratterizzata dalla mancanza di bagni interni agli alloggi. I condomini infatti, dividono, in base al piano di appartenenza, un bagno esterno situato alla fine del ballatoio.

La parte attrice, proprietaria di un’unità abitativa ricompresa appunto, in un edificio “a ringhiera”, lamentava il pessimo stato in cui versava il bagno condominiale, a servizio di tre alloggi, poiché in evidente degrado tale per cui era ormai inutilizzabile. Sottolineando anche l’inerzia del condominio, nonostante i ripetuti solleciti. Inoltre, con il peggiorare della situazione, il proprietario non ha più potuto utilizzare l’abitazione poiché priva del servizio igienico.

Il condominio, di converso, si costituiva contrastando le pretese attoree e chiedendone il rigetto.

Il Tribunale di Milano ha accolto la domanda stabilendo che il condominio è responsabile della custodia e manutenzione delle parti comuni secondo l’art. 2051 c.c., ed è tenuto ad adottare misure necessarie per evitare danni o disagi ai condomini. Cosicché ha l’onere di manutenere anche i servizi igienici, in quanto comuni in questa tipologia di abitazione.  E’ stata dunque, accertata l’inerzia del condominio che ha determinato l’impossibilità di abitare l’appartamento.

In definitiva, il Tribunale ha ordinato al condominio di ristrutturare i servizi igienici oggetto di causa al fine di renderli fruibili, condannato a risarcire l’attrice per i danni subiti e, in caso di inosservanza, a corrisponderle una penale per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione delle opere.”