L’incarico dell’amministratore di condominio

Corte appello Campobasso, 12/07/2024, n.180

L’incarico conferito all’amministratore di condominio è annuale, e ad ogni incarico annuale formalmente deliberato segue ex lege – in assenza di revoca o dimissioni- un solo rinnovo tacito di un anno, e che alla scadenza di tale proroga l’assemblea debba deliberare formalmente un nuovo incarico

In tema di condominio , l’art. 1135 c.c elenca a titolo esemplificativo le attribuzioni dell’assemblea dei condomini, peraltro premettendo che esse si aggiungono a quanto stabilito dagli articoli precedenti (ivi compreso l’art. 1129 c.c. concernente nomina, revoca ed obblighi dell’amministratore), nulla specificando in ordine alle maggioranze necessarie alle relative decisioni, regolate dall’art. 1136 c.c. La conferma del precedente amministratore  – in mancanza, peraltro, di diversa allegazione e prova, implica che per lo stesso fosse cessato il secondo anno di proroga tacita: l’art. 11129 c.c., co. 10, c.c. prevede infatti che “L’incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata”, dal che deriva, secondo l’orientamento prevalente, che l’incarico conferito sia annuale, che ad ogni incarico annuale formalmente deliberato segua ex lege – in assenza di revoca o dimissioni- un solo rinnovo tacito di un anno, e che alla scadenza di tale proroga l’assemblea debba deliberare formalmente un nuovo incarico, giacché in mancanza l’amministratore cessato opera in regime di prorogatio imperii (art. 1129., co. 8 c.c.) senza diritto a compenso ulteriore fino a che non sia sostituito da altro amministratore.