Urgenze in condominio: quando l’amministratore può agire senza delibera
Tubo scoppiato, calcinacci che cadono, ascensore fermo. In emergenza l’amministratore non deve aspettare l’assemblea — ma il potere ha un confine preciso, e una sentenza del 2025 lo ha reso ancora più netto.
La regola generale è chiara: la manutenzione straordinaria la decide l’assemblea. L’amministratore, da solo, provvede alla gestione e alla manutenzione ordinaria (art. 1130 c.c.). Ma c’è una valvola di sicurezza per le emergenze — l’art. 1135, comma 2 — che va maneggiata con attenzione.
01La regola e l’eccezione
Straordinaria all’assemblea; l’urgenza fa eccezione.
Recita l’art. 1135, comma 2, c.c.: «L’amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne nella prima assemblea». Tradotto: davanti a un pericolo o a un danno imminente l’amministratore agisce subito, senza attendere il voto. Cosa è “urgente”? La Cassazione lo definisce come ciò che è indifferibile, la cui esecuzione non può essere rinviata senza danno o pericolo a persone o cose fino a quando l’assemblea possa utilmente provvedere (Cass. n. 27235/2017).
Chi decide?
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02Dopo l’urgenza: la ratifica non è un dettaglio
Ecco il punto reso attualissimo dalla Cassazione con la sentenza n. 20541 del 21 luglio 2025: l’urgenza non cambia la natura straordinaria dell’intervento. Di conseguenza, il rimborso delle somme anticipate dall’amministratore non è mai automatico: occorre una delibera di ratifica. In mancanza, l’amministratore che voglia il rimborso deve rivolgersi al giudice per far accertare l’urgenza; e se l’urgenza non è dimostrabile, le spese restano a suo carico personale. Per questo, dopo l’intervento, deve convocare l’assemblea al più presto e documentare (foto, perizie, preventivi) la situazione che ha imposto di agire.
03E se interviene il singolo condòmino?
Diverso è il caso del condòmino che, di sua iniziativa, anticipa spese sulle parti comuni: l’art. 1134 c.c. gli riconosce il rimborso solo se la spesa era urgente e non era possibile avvertire in tempo l’amministratore o gli altri condòmini. Fuori da questi presupposti, niente rimborso, anche se l’intervento era utile o necessario. Prima di agire da soli, quindi, conviene sempre segnalare per iscritto e attivare l’amministratore.
Domande rapide
Cass. 20541/2025
Un intervento urgente da far ratificare (o da contestare)?
Assocond Co.Na.F.I. Napoli verifica se ricorre l’urgenza, imposta la ratifica assembleare e tutela amministratore o condòmini sul riparto e sul rimborso delle spese.
Prenota la prima consulenza WhatsAppNota. Contenuto divulgativo, non sostitutivo di un parere legale. La qualificazione di un intervento come urgente dipende dalle circostanze concrete e dalla documentazione.
