Assemblea di condominio in videoconferenza e mista: quando è valida

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Assemblea di condominio in videoconferenza (e mista): quando è valida

Niente più serate a litigare in un androne affollato: l’assemblea si può fare online, o metà in sala e metà da casa. La legge lo consente anche senza previsione del regolamento — ma a precise condizioni.

Lettura · 6 minAggiornato · 2026Tema · Assemblea & convocazione

L’assemblea telematica, nata nell’emergenza Covid, è ormai una modalità stabile e ordinaria: l’art. 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile è norma inderogabile e non legata a periodi eccezionali. La domanda non è più “si può?”, ma “a quali condizioni?”.

01La regola: basta la maggioranza (per teste)

Non serve più l’unanimità, né una clausola del regolamento.

L’art. 66, comma 6, disp. att. c.c. stabilisce che, anche ove non previsto dal regolamento, «previo consenso della maggioranza dei condòmini, la partecipazione all’assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza». Il punto chiave: all’inizio (2020) serviva il consenso di tutti; oggi basta la maggioranza, e per interpretazione prevalente si calcola per teste (numero di condòmini), non per millesimi. Attenzione: è il consenso alla modalità di svolgimento, non un quorum per deliberare — che resta quello ordinario dell’art. 1136.

Anche “mista” La legge parla di videoconferenza, ma la prassi e la dottrina ammettono pacificamente l’assemblea mista: alcuni in presenza, altri collegati da remoto. Il ragionamento è lineare: se è legittima quella interamente online, lo è a maggior ragione quella solo in parte a distanza. Va però indicata nella convocazione, con il luogo fisico per chi vuole partecipare di persona.
Strumento interattivo

Puoi tenerla in videoconferenza?

Due domande e ti dico se puoi procedere. Orientamento di massima, non un parere.

1. Il regolamento prevede già la videoconferenza?
2. C’è il consenso della maggioranza dei condòmini (per teste)?

02Come raccogliere il consenso: il silenzio-assenso

Come si ottiene, in pratica, il consenso della maggioranza? Ci sono tre strade: prevederlo nel regolamento, raccoglierlo in apertura della riunione, oppure — la soluzione più usata — con il meccanismo del silenzio-assenso. Nell’avviso l’amministratore indica che l’assemblea si terrà in videoconferenza e che ciascun condòmino può manifestare il proprio dissenso entro un termine: in mancanza, il silenzio vale consenso. Solo se i dissensi raggiungono la maggioranza degli aventi diritto, la riunione torna in presenza. È l’impostazione seguita dalla giurisprudenza di merito (Trib. Padova n. 551/2022; Trib. Milano 9 agosto 2023).

Cosa deve contenere la convocazione Oltre all’ordine del giorno e ai 5 giorni di preavviso (prima convocazione), l’avviso deve indicare la piattaforma elettronica su cui si terrà la riunione, l’ora e le istruzioni/credenziali per collegarsi. In modalità mista va indicato anche il luogo fisico. Errori o omissioni rendono la delibera annullabile (art. 1137 c.c.).

03Durante e dopo: regole invariate

Online o in presenza, l’assemblea resta la stessa. Valgono i quorum ordinari (art. 1136), il diritto di delega (art. 67, con il limite di 1/5 oltre i venti condòmini), la verifica delle presenze e l’identificazione dei partecipanti. La piattaforma deve garantire a tutti la partecipazione e il voto. Il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, va trasmesso all’amministratore e a tutti i condòmini con le stesse formalità della convocazione, e conservato nel registro dei verbali.

  • Prima: raccogli il consenso alla modalità e invia l’avviso con piattaforma, ora e istruzioni.
  • Durante: verifica identità e presenze, garantisci a tutti parola e voto, gestisci le deleghe.
  • Dopo: redigi il verbale, fallo sottoscrivere dal presidente e trasmettilo a tutti.

Domande rapide

Se la maggioranza ha scelto la videoconferenza, il singolo non può imporre la presenza. La modalità mista, però, è la soluzione più prudente perché non comprime il diritto di nessuno.
Sì: il diritto di farsi rappresentare è insopprimibile e vale in qualsiasi modalità. Restano i limiti dell’art. 67 (oltre 20 condòmini, un delegato non può superare 1/5).
Art. 67 disp. att. c.c.
La delibera è annullabile e impugnabile entro 30 giorni dalla ricezione del verbale da parte dei condòmini assenti o dissenzienti.

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Assocond Co.Na.F.I. Napoli imposta convocazione, consenso e verbale a norma di legge, e verifica le delibere già adottate online per prevenire impugnazioni.

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Nota. Contenuto divulgativo, non sostitutivo di un parere legale. Alcuni aspetti dell’assemblea telematica sono ancora oggetto di interpretazione: verifica sempre il regolamento e le prassi consolidate.