Amianto in condominio: quando va rimosso e chi paga

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Amianto ed eternit in condominio: quando va rimosso e chi paga

Un tetto in eternit non significa automaticamente “rimozione immediata”. La legge ragiona sul rischio, non sulla semplice presenza. Ma gli obblighi — e le sanzioni per chi li ignora — sono reali.

Lettura · 7 minAggiornato · 2026Tema · Salute & sicurezza

L’amianto è fuorilegge dal 1992 (L. 257/1992), ma quella legge ne ha vietato produzione e commercio senza imporre una rimozione generalizzata. Per questo è ancora presente in tanti edifici anni ’60-’80: tetti, canne fumarie, tubazioni, cassoni. La domanda giusta non è “c’è amianto?”, ma “è pericoloso?”.

01L’obbligo nasce dal rischio, non dalla presenza

Conta se il materiale rilascia fibre.

Il primo passo è sempre una valutazione del rischio affidata a un tecnico abilitato: mappatura, censimento e giudizio sullo stato del materiale. Da lì derivano tre scenari: se è integro e non a rischio, basta il controllo periodico; se è integro ma vulnerabile, serve un programma di manutenzione; se è friabile o danneggiato (rilascia fibre nell’aria), scatta l’obbligo di intervento tra quelli previsti dal D.M. 6 settembre 1994: rimozione, incapsulamento (si inglobano le fibre) o confinamento.

Gli obblighi dell’amministratore In presenza di amianto l’amministratore deve attivarsi (art. 1130, n. 4, c.c.): far eseguire la valutazione, comunicarlo all’ASL e informare i condòmini. È un obbligo di legge che non richiede delibera. L’inerzia espone a sanzioni amministrative (da circa 2.582 a 5.164 € per la mancata denuncia) e, per lo smaltimento scorretto, anche penali.
Strumento interattivo

Devi rimuoverlo? E chi paga?

Due domande e ti oriento su obbligo e ripartizione. Indicazione di massima, non un parere.

1. Dove si trova l’amianto?
2. In che stato è il materiale?

02Chi paga: la regola delle parti comuni

Se l’amianto è su una parte comune (art. 1117 c.c.) — il tetto di copertura, le colonne, la facciata — la bonifica è deliberata dall’assemblea e la spesa si ripartisce tra tutti per millesimi (art. 1123 c.c.). Trattandosi in genere di manutenzione straordinaria di notevole entità, la delibera richiede la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio (500 millesimi, anche in seconda convocazione). Se invece il manufatto è di proprietà esclusiva (una tettoia che copre una sola unità), la spesa è a carico del solo proprietario. E quando serve solo ad alcune unità, si ripartisce tra i condòmini interessati (art. 1123, c. 3).

Urgenza e casi particolari Se l’intervento è improcrastinabile, l’amministratore può disporlo anche senza delibera (art. 1135, c. 2). In condomìni “orizzontali” (es. serie di capannoni), la Cassazione ha posto la spesa a carico di tutti in forza del contratto costitutivo di comunione (Cass. n. 10370/2021).

03Come si interviene, in sicurezza

La bonifica va affidata a ditte specializzate autorizzate, che presentano il piano di lavoro all’ASL prima di operare. La rimozione è la soluzione più risolutiva (elimina la fonte, con smaltimento in discarica autorizzata) ma anche la più costosa; l’incapsulamento e il confinamento isolano il materiale ma impongono un monitoraggio periodico. Attenzione al fatto che un manufatto oggi integro può diventare pericoloso in fretta: intemperie, urti, persino i rami di un albero mossi dal vento possono abradere una copertura e liberare fibre. Vale la pena verificare anche le agevolazioni regionali e gli incentivi disponibili per la bonifica.

Domande rapide

Se il materiale è pericoloso puoi segnalarlo all’ASL e all’amministratore. Se è integro, non c’è un obbligo di rimozione automatico, ma resta quello di controllo e messa in sicurezza.
Non automaticamente, se l’immobile è abitabile e privo di pericolo effettivo. La giurisprudenza ammette però, in certi casi, una riduzione del prezzo in ragione della pericolosità del materiale.
No: la segnalazione è un obbligo di legge dell’amministratore e non passa dall’assemblea. La delibera serve invece per approvare i lavori di bonifica e la relativa spesa.
L. 257/1992 · Art. 1130 c.c.

Amianto in condominio e nessuno interviene?

Assocond Co.Na.F.I. Napoli verifica obblighi e responsabilità, individua chi deve pagare e affianca l’amministratore su segnalazioni, delibere e sanzioni.

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Nota. Contenuto divulgativo, non sostitutivo di un parere legale o tecnico. La necessità e il tipo di intervento dipendono dalla valutazione del rischio effettuata da un tecnico abilitato.