Tribunale Ivrea, 30/07/2024, n.917
Ciascun condòmino ha diritto di prendere visione dei documenti riguardanti il condominio e l’amministrazione e di estrarne copia, senza con ciò condizionare l’esercizio condominiale, né ritardarne il corso, ancorché si deve ritenere che tale diritto vada evaso in tempi ragionevoli; in mancanza, il condòmino può chiedere un’ingiunzione di consegna (il tribunale, sulla base del suesposto principio, ha ritenuto non ragionevole un periodo di tre-quattro mesi per adempiere alla istanza avanzata dal condòmino, ammettendo la possibilità di agire monitoriamente per ottenere quanto richiesto).