L’interesse ad impugnare le delibere condominiali e la perdita della qualità di condomino

Cassazione civile sez. II, 14/06/2024, n.16654

L’azione di annullamento delle deliberazioni dell’assemblea di condominio, disciplinata dall’art. 1137 c.c., presuppone, quale requisito di legittimazione, la sussistenza della qualità di condomino dell’attore non solo al momento della proposizione della domanda, ma anche al momento della decisione della controversia, determinando, di regola, la perdita di tale status il conseguente venir meno dell’interesse ad agire dell’istante ad ottenere giudizialmente una caducazione o una modifica della portata organizzativa della delibera impugnata; la perdita della qualità di condomino può lasciar sopravvivere l’interesse ad agire solo quando l’attore vanti un diritto in relazione alla sua passata partecipazione al condominio e tale diritto dipenda dall’accertamento della legittimità della delibera presa allorché egli era ancora condomino, ovvero quando tale delibera incida tuttora in via derivata sul suo patrimonio (fattispecie in cui il condomino che aveva impugnato la delibera, avente ad oggetto i lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato, aveva venduto l’immobile in corso di causa).Pertanto, è onere dell’attore allegare l’eventuale persistenza dell’interesse ad agire, anche nei diversi gradi di giudizio, in relazione alla sua passata partecipazione al condominio ed all’incidenza che la delibera impugnata tuttora spieghi sul suo patrimonio.