Spese straordinarie: paga il proprietario o l’inquilino?
Arriva l’avviso di un grosso lavoro in condominio — il rifacimento del tetto, la sostituzione dell’ascensore — e in una casa in affitto scatta subito la domanda: tocca al proprietario o all’inquilino? La risposta, di norma, è netta. Vediamo perché.
La differenza che decide tutto: ordinarie o straordinarie
Il criterio di fondo è semplice: chi gode dell’uso quotidiano paga le spese di gestione, chi è proprietario del bene paga ciò che ne conserva o aumenta il valore.
- Spese ordinarie: riguardano l’uso e il funzionamento di tutti i giorni (pulizia, illuminazione, consumi, piccola manutenzione). Di norma sono a carico dell’inquilino.
- Spese straordinarie: riguardano interventi che incidono sulla struttura, sulla durata o sul valore dell’immobile (rifacimenti, sostituzioni). Di norma sono a carico del proprietario.
Questa ripartizione discende dal codice civile (artt. 1576 e 1609 c.c.: le riparazioni necessarie, diverse dalla piccola manutenzione, spettano al locatore; le piccole riparazioni dovute all’uso spettano al conduttore) e dalla legge sulle locazioni (art. 9 L. 392/1978), che elenca gli oneri accessori a carico del conduttore: pulizia, ascensore (funzionamento e ordinaria manutenzione), acqua, energia elettrica, riscaldamento e condizionamento, spurgo e altri servizi comuni, con il portierato al 90%, salvo patto contrario.
Chi paga cosa: la tabella pratica
| Voce di spesa | Tipo | A carico di |
|---|---|---|
| Rifacimento tetto, facciata, lastrico | Straordinaria | Proprietario |
| Installazione o sostituzione ascensore | Straordinaria | Proprietario |
| Sostituzione caldaia / rifacimento impianti | Straordinaria | Proprietario |
| Sostituzione di grondaie, colonne di scarico, fognature | Straordinaria | Proprietario |
| Funzionamento e ordinaria manutenzione dell’ascensore | Ordinaria | Inquilino |
| Pulizia e illuminazione scale | Ordinaria | Inquilino |
| Consumi (acqua, energia elettrica, riscaldamento) | Ordinaria | Inquilino |
| Portierato | Ordinaria | Inquilino (90%) |
Salvo diversa pattuizione nel contratto di locazione. Come riferimento pratico si usano le tabelle di ripartizione degli oneri accessori, predisposte dalle associazioni di categoria e integrate anche dal Ministero delle Infrastrutture.
Attenzione: verso il condominio paga sempre il proprietario
È il punto che genera più equivoci. Nei confronti del condominio, l’unico obbligato è il proprietario, perché è lui il condòmino. L’amministratore richiede le quote — comprese quelle per i lavori straordinari — al proprietario, non all’inquilino.
Lo conferma la giurisprudenza: l’amministratore riscuote i contributi direttamente ed esclusivamente dai condòmini, ed è esclusa un’azione diretta verso i conduttori, anche dopo la legge sulle locazioni del 1978 (Cass. n. 10719/1993; Cass. n. 25781/2009). La divisione tra proprietario e inquilino è quindi un rapporto interno tra le due parti, regolato dal contratto di locazione e dalla legge. In pratica: il proprietario versa al condominio, poi si rivale sull’inquilino per la quota di spese che gli compete. Per questo è fondamentale che il contratto e i conteggi annuali degli oneri accessori siano chiari e documentati.
E se proprietario e inquilino non sono d’accordo?
- Si parte dal contratto: verifica cosa prevede sulle spese. Per gli oneri accessori dell’art. 9 il patto contrario è possibile; sulle spese straordinarie, invece, un patto che le addossi all’inquilino va valutato con cautela.
- L’inquilino può chiedere il dettaglio al proprietario: prima di pagare ha diritto di ottenere l’indicazione specifica delle spese con i criteri di ripartizione e di prendere visione dei documenti giustificativi (art. 9 L. 392/1978). Il pagamento va fatto entro due mesi dalla richiesta.
- Si conservano i giustificativi: rendiconto, verbale di assemblea e fatture provano se un lavoro è ordinario o straordinario.
- In caso di stallo, una comunicazione formale (o una diffida) chiarisce le posizioni prima di arrivare al contenzioso.
Domande frequenti
Il proprietario può farmi pagare il rifacimento del tetto?
Di norma no. È una spesa straordinaria e, secondo l’art. 1576 c.c., le riparazioni necessarie diverse dalla piccola manutenzione spettano al locatore. Un patto contrario è possibile solo in casi limitati e va valutato con attenzione.
L’amministratore può chiedere i soldi direttamente a me che sono in affitto?
No. L’obbligato verso il condominio è il proprietario. Il tuo rapporto è con lui, non con il condominio.
Chi paga la manutenzione ordinaria dell’ascensore?
L’inquilino: l’art. 9 L. 392/1978 pone a suo carico il funzionamento e l’ordinaria manutenzione, salvo patto contrario. L’installazione o la sostituzione, invece, spettano al proprietario.
Il contratto può cambiare queste regole?
In parte sì. Le voci dell’art. 9 sono a carico del conduttore “salvo patto contrario”. Sulle spese straordinarie, i patti che le addossano all’inquilino non possono essere generalizzati e vanno valutati caso per caso; per gli immobili a uso diverso (negozi, uffici) i patti tra le parti hanno più peso, purché la clausola sia esplicita e chiara. Se il tuo contratto contiene una clausola di questo tipo, fai valutare il caso concreto.
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💬 Scrivici su WhatsApp 📅 Prenota un appuntamentoRiferimenti normativi: artt. 1576, 1609 c.c.; art. 9 L. 392/1978; Cass. n. 10719/1993; Cass. n. 25781/2009.
Le informazioni di questo articolo hanno carattere generale e non sostituiscono una consulenza legale personalizzata. Ogni situazione va valutata nel caso concreto. — Assocond CO.NA.F.I. Napoli, Via Francesco Lomonaco 3, Chiaia (NA).
