Spese straordinarie: paga il proprietario o l’inquilino?

Spese straordinarie: paga il proprietario o l’inquilino?

Arriva l’avviso di un grosso lavoro in condominio — il rifacimento del tetto, la sostituzione dell’ascensore — e in una casa in affitto scatta subito la domanda: tocca al proprietario o all’inquilino? La risposta, nella maggior parte dei casi, è netta. Vediamo perché.

La differenza che decide tutto: ordinarie o straordinarie

Il criterio di fondo è semplice: chi gode dell’uso quotidiano paga le spese di gestione, chi è proprietario del bene paga ciò che ne conserva o aumenta il valore.

  • Spese ordinarie: riguardano l’uso e il funzionamento di tutti i giorni (pulizia, illuminazione, consumi, piccola manutenzione). Di norma sono a carico dell’inquilino.
  • Spese straordinarie: riguardano interventi che incidono sulla struttura, sulla durata o sul valore dell’immobile (rifacimenti, sostituzioni, innovazioni). Di norma sono a carico del proprietario.

Questa ripartizione discende dal codice civile (artt. 1576 e 1609 c.c., che pongono la manutenzione straordinaria a carico del locatore e le piccole riparazioni d’uso a carico del conduttore) e, per le case in affitto, dalla legge sulle locazioni (L. 392/1978, art. 9, sugli oneri accessori).

Chi paga cosa: la tabella pratica

Voce di spesaTipoA carico di
Rifacimento tetto, facciata, lastricoStraordinariaProprietario
Installazione o sostituzione ascensoreStraordinariaProprietario
Sostituzione caldaia / impiantiStraordinariaProprietario
Innovazioni e migliorieStraordinariaProprietario
Manutenzione ed esercizio ascensoreOrdinariaInquilino
Pulizia e illuminazione scaleOrdinariaInquilino
Consumi (acqua, riscaldamento centralizzato)OrdinariaInquilino
PortieratoOrdinariaInquilino (90%)

Salvo diversa pattuizione nel contratto di locazione. Il riferimento pratico è la tabella oneri accessori degli accordi territoriali.

Attenzione: verso il condominio paga sempre il proprietario

È il punto che genera più equivoci. Nei confronti del condominio, l’unico obbligato è il proprietario, perché è lui il condòmino. L’amministratore richiede le quote — comprese quelle per i lavori straordinari — al proprietario, non all’inquilino.

Lo conferma una giurisprudenza ormai consolidata (già Cass. n. 10719/1993): l’amministratore riscuote i contributi dai condòmini e non ha azione diretta verso gli inquilini. La divisione tra proprietario e inquilino è quindi un rapporto interno tra le due parti, regolato dal contratto di locazione e dalla legge. In pratica: il proprietario versa al condominio, poi recupera dall’inquilino la quota di spese ordinarie che gli compete. Per questo è fondamentale che il contratto e i conteggi annuali degli oneri accessori siano chiari e documentati.

E se proprietario e inquilino non sono d’accordo?

  • Si parte dal contratto: verifica cosa prevede sulle spese. Le clausole valide prevalgono, purché non scarichino sull’inquilino spese per legge straordinarie.
  • Si chiede il dettaglio all’amministratore: il riparto condominiale indica la natura di ciascuna voce, utile per attribuirla correttamente.
  • Si conservano i giustificativi: rendiconto, verbale di assemblea e fatture provano se un lavoro è ordinario o straordinario.
  • In caso di stallo, una comunicazione formale (o una diffida) chiarisce le posizioni prima di arrivare al contenzioso.

Domande frequenti

Il proprietario può farmi pagare il rifacimento del tetto?

No. È una spesa straordinaria, per legge a carico del proprietario, salvo un patto specifico e valido.

L’amministratore può chiedere i soldi direttamente a me che sono in affitto?

No. L’obbligato verso il condominio è il proprietario. Il tuo rapporto è con lui, non con il condominio.

Chi paga la manutenzione ordinaria dell’ascensore?

L’inquilino, perché rientra nelle spese di esercizio e di uso. L’installazione o la sostituzione, invece, spettano al proprietario.

Il contratto può cambiare queste regole?

In parte sì, sulle voci ordinarie. Ma non può addossare all’inquilino spese che la legge qualifica come straordinarie.

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Riferimenti normativi: artt. 1576, 1609 c.c.; art. 9 L. 392/1978; Cass. n. 10719/1993; Cass. n. 27540/2013.
Le informazioni di questo articolo hanno carattere generale e non sostituiscono una consulenza legale personalizzata. Ogni situazione va valutata nel caso concreto. — Assocond CO.NA.F.I. Napoli, Via Francesco Lomonaco 3, Chiaia (NA).