VEPA più pergotenda: quando la combinazione diventa abuso edilizio
Da sole sono edilizia libera. Insieme, se chiudono l’ultimo lato di uno spazio già delimitato, possono trasformarsi in una veranda abusiva. Cosa dice il Consiglio di Stato nel 2026.
Se vuoi prima capire le regole di base sulle VEPA da sole (edilizia libera, requisiti, quando bastano davvero senza permessi), lo abbiamo già spiegato in Vetrate scorrevoli VEPA: si può chiudere il balcone senza permessi?. Qui invece ci concentriamo su un rischio più specifico e meno conosciuto: cosa succede quando la VEPA si combina con una pergotenda o una struttura già chiusa su più lati.
La combinazione VEPA + pergotenda è sempre edilizia libera?
Il caso che ha acceso il faro: Consiglio di Stato n. 1526/2026
Il 25 febbraio 2026 il Consiglio di Stato ha deciso un caso che riguardava una pergotenda di grandi dimensioni, autorizzata nel 2020 con regolare permesso di costruire, già chiusa su tre lati da muri e strutture fisse. Sul quarto lato, quello rimasto libero, era stata installata una vetrata mobile scorrevole su binari, priva di intelaiatura — tecnicamente, una VEPA in piena regola.
Il giudice di primo grado aveva dato ragione al proprietario: la vetrata, essendo scorrevole e non fissa, non modificava “in modo permanente” i tratti essenziali dello spazio. Il Consiglio di Stato ha ribaltato questa lettura, affermando che la valutazione non può fermarsi alla singola vetrata presa isolatamente, ma deve considerare il risultato complessivo dell’intervento: se l’insieme delle opere trasforma uno spazio già in gran parte delimitato in un volume totalmente chiuso, si è fuori dall’edilizia libera — anche se l’ultima vetrata resta tecnicamente amovibile.
Perché non è in contraddizione con la sentenza n. 628/2026
Le due pronunce del Consiglio di Stato, lette insieme, non sono contraddittorie: raccontano lo stesso principio applicato a due situazioni diverse.
Nella sentenza n. 628/2026 (gennaio 2026), la stessa Corte aveva riconosciuto come edilizia libera delle vetrate impacchettabili installate su tre lati di un terrazzo altrimenti aperto, prive di infissi tradizionali, non coibentate e non collegate agli impianti — anche per installazioni precedenti al 2022. In quel caso la VEPA restava un elemento di protezione, non creava un ambiente stabilmente chiuso e vivibile come una stanza in più.
Nella sentenza n. 1526/2026, invece, la VEPA non chiudeva uno spazio aperto: sigillava l’ultimo varco di una struttura già chiusa su tre lati da elementi fissi. È qui che cambia tutto: non conta il materiale della singola vetrata, conta l’effetto finale sull’intero volume. Una VEPA isolata su un balcone aperto resta, in linea di massima, edilizia libera. La stessa VEPA, usata per sigillare l’ultimo varco di uno spazio già recintato, può diventare l’elemento che fa scattare la qualificazione di nuovo volume.
Riferimenti normativi e giurisprudenziali
Art. 6, comma 1, lett. b-bis, DPR 380/2001 — introdotta dall’art. 33-quater del D.L. 115/2022 (Aiuti-bis), conv. L. 142/2022: le VEPA rientrano nell’edilizia libera solo se non creano spazi stabilmente chiusi né nuova volumetria.
Consiglio di Stato, sentenza n. 628/2026 — VEPA isolata su spazio aperto: resta edilizia libera anche per installazioni precedenti al 2022.
Consiglio di Stato, sentenza n. 1526 del 25 febbraio 2026 — VEPA che chiude l’ultimo lato di uno spazio già delimitato su più lati: può costituire nuovo volume e richiedere permesso di costruire.
TAR Campania, sentenza n. 2358/2026 — anche una tettoia fissa combinata con chiusure vetrate, se genera uno spazio stabilmente chiuso e utilizzabile in modo continuativo, esce dall’edilizia libera.
D.L. 69/2024 “Salva Casa”, conv. L. 105/2024 — non sana automaticamente le combinazioni pregresse prive di titolo: vale il principio “tempus regit actum”.
Il decoro architettonico condominiale: un secondo livello di controllo
Anche quando la combinazione VEPA + pergotenda supera il vaglio urbanistico, resta un secondo piano di valutazione, tutto interno al condominio. L’art. 1102 c.c. consente a ciascun condomino di usare il bene comune in modo più intenso a proprio vantaggio, ma l’art. 1120 c.c. vieta le innovazioni che rechino pregiudizio al decoro architettonico dell’edificio. Se il regolamento condominiale — specie quello contrattuale — tutela l’aspetto della facciata, l’assemblea può chiedere la rimozione della struttura anche se sul piano edilizio è perfettamente legittima: sono due autorizzazioni distinte, basate su presupposti diversi, e chi installa dovrebbe verificarle entrambe.
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VEPA isolata su balcone o loggia aperti
Se lo spazio è aperto su più lati prima dell’installazione, la VEPA da sola resta tipicamente edilizia libera (Cons. Stato n. 628/2026), a condizione che sia davvero amovibile, trasparente, priva di coibentazione e non collegata agli impianti. Per l’approfondimento completo su questo caso, vedi il nostro articolo dedicato alle VEPA da sole.
VEPA che chiude l’ultimo lato di una struttura già delimitata
Questo è esattamente il caso deciso dalla sentenza n. 1526/2026: se lo spazio è già chiuso su più lati da muri o strutture fisse, l’ultima vetrata può far scattare la qualificazione di nuovo volume e l’obbligo di permesso di costruire. Prima di procedere, verifica quanti lati dello spazio sono già chiusi e valuta un confronto con un tecnico.
VEPA abbinata a una tettoia con struttura fissa
Secondo il TAR Campania (sentenza n. 2358/2026), una tettoia con struttura portante e ancoraggi stabili, chiusa con vetrate panoramiche, può risultare una trasformazione edilizia rilevante — l’amovibilità della sola vetrata non basta a “salvare” l’intera opera se la struttura sottostante è fissa e consistente.
Se la VEPA è tecnicamente amovibile, basta questo a renderla legale?
No: secondo il Consiglio di Stato conta il risultato complessivo dell’intervento, non la sola amovibilità della vetrata considerata isolatamente.
Che differenza c’è tra la sentenza 628/2026 e la 1526/2026?
Nella 628/2026 la VEPA chiudeva uno spazio aperto su più lati (edilizia libera); nella 1526/2026 chiudeva l’ultimo lato di uno spazio già delimitato da strutture fisse (nuovo volume, permesso necessario).
Una tettoia fissa con vetrate amovibili è sempre problematica?
Non sempre, ma il TAR Campania (n. 2358/2026) ha chiarito che se la tettoia è una struttura stabile e consistente, la sola amovibilità delle vetrate non basta a farla rientrare nell’edilizia libera.
Il via libera urbanistico basta per installare in condominio?
No: resta da verificare separatamente il rispetto del decoro architettonico (art. 1120 c.c.) e le eventuali clausole del regolamento condominiale.
Dove trovo le regole di base sulle VEPA da sole?
Le abbiamo trattate nell’articolo “Vetrate scorrevoli VEPA: si può chiudere il balcone senza permessi?”, linkato anche a inizio pagina.
Vedi anche
- Vetrate scorrevoli VEPA: si può chiudere il balcone senza permessi?
- Gazebo sul terrazzo condominiale: quando è legittimo (guida 2026)
- Pergola bioclimatica sul terrazzo condominiale: permessi 2026
- Serra sul terrazzo condominiale: quando si può installare (guida 2026)
- Decoro architettonico in condominio: perché torna sempre in ballo
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