Antenna 5G sul tetto del condominio: si può? Chi decide e chi guadagna

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Antenna 5G sul tetto del condominio: si può? Chi decide e chi guadagna

Una compagnia offre migliaia di euro l’anno per mettere un ripetitore sul tetto. Affare o rischio? Ecco quale maggioranza serve, come si divide il canone e quando un condòmino può opporsi.

Lettura · 7 minAggiornato · 2026Tema · Parti comuni & contratti

Il tetto condominiale è diventato un piccolo tesoro: gli operatori pagano canoni interessanti per installarci le antenne. Ma la decisione divide sempre l’assemblea, tra chi fiuta l’affare e chi teme onde e svalutazione. Vediamo le regole, ormai chiare.

01Non è un uso qualsiasi: è una concessione a terzi

Serve sempre una delibera dell’assemblea.

Installare un ripetitore significa concedere in godimento una parte comune a un operatore esterno: non è il semplice uso ex art. 1102 c.c., ma un contratto (di norma una locazione/concessione) che solo l’assemblea può autorizzare. Lo hanno chiarito le Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 8434 e 8435/2020), mettendo fine ad anni di contrasti.

Il canone è di tutti Il canone versato dall’operatore è un “frutto” del bene comune: si ripartisce tra tutti i condòmini in base ai millesimi di proprietà (art. 1123 c.c.) — anche chi abita al piano terra e il tetto non lo usa mai.
Strumento interattivo

Quale maggioranza serve?

Due domande e ti dico se basta la maggioranza o serve l’unanimità. Orientamento di massima, non un parere.

1. Il regolamento contrattuale vieta espressamente le antenne?
2. Quanto dura il contratto con l’operatore?

02Comune e ARPA: senza di loro non si parte

La delibera non basta. L’installazione richiede l’autorizzazione del Comune (art. 87 del Codice delle comunicazioni elettroniche) e il rispetto dei limiti di esposizione elettromagnetica fissati dalla legge, con i controlli dell’ARPA. Se il progetto rischia di superare i limiti, viene respinto. Non esiste, invece, una distanza minima di legge dalle abitazioni: conta il rispetto dei valori di campo. Il canone, di regola, si paga solo dopo aver ottenuto le autorizzazioni.

03Un condòmino può opporsi?

Sì, ma non basta il timore generico. Secondo la giurisprudenza, il solo dubbio sui rischi per la salute non impedisce l’installazione se l’impianto rispetta i limiti di legge. Il condòmino contrario può però impugnare la delibera (e rivolgersi al giudice, anche in via d’urgenza) se dimostra una lesione concreta: compromissione dell’uso del lastrico, del decoro architettonico, della veduta, oppure il superamento dei limiti elettromagnetici. Le richieste di risarcimento per semplice “deprezzamento” dell’immobile, in assenza di prove, sono spesso respinte.

Le trappole del contratto Attenzione alle “bozze blindate” degli operatori: verifica durata e clausole di rinnovo (spesso il recesso è concesso solo all’operatore), pretendi una polizza per danni al fabbricato (le infiltrazioni dai fissaggi sono frequenti) e disciplina l’ipotesi di sub-ospitalità di altri gestori, che deve comportare un canone maggiore o un nuovo consenso.

Domande rapide

No: conta la durata prevista nel contratto, non l’ipotetica maggiore durata per effetto dei rinnovi taciti. Un contratto di 9 anni rinnovabile richiede la sola maggioranza.
Cass. SU 8434/2020 · Trib. Roma 312/2023
Gli effetti accertati dei campi a radiofrequenza sono a breve termine e di tipo termico; la normativa italiana fissa limiti prudenziali (più severi degli standard internazionali). Il rispetto dei limiti è verificato dall’ARPA prima dell’autorizzazione.
Le antenne per la ricezione radiotelevisiva del singolo hanno una tutela particolare, ma restano i limiti del decoro e del pari uso del bene comune. Il ripetitore di un operatore, invece, richiede sempre la delibera dell’assemblea.

Proposta di un operatore per il tetto?

Assocond Co.Na.F.I. Napoli verifica maggioranze, riparto del canone e clausole del contratto, tutelando il condominio dalle “bozze blindate”.

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Nota. Contenuto divulgativo, non sostitutivo di un parere legale. Maggioranze e tutele dipendono dal contratto concreto e dal regolamento del condominio.