Ascensore e barriere architettoniche in condominio: chi decide, chi paga

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Ascensore e barriere architettoniche: chi decide, chi paga, come installarlo

Installare un ascensore dove non c’è divide sempre il palazzo. Ma quando serve a una persona con disabilità, la legge sta dalla parte dell’accessibilità — e le maggioranze si abbassano.

Lettura · 7 minAggiornato · 2026Tema · Innovazioni & accessibilità

Salire tre rampe con le buste della spesa è un fastidio; per chi ha una disabilità o un’età avanzata può significare restare prigioniero in casa. Per questo la legge tratta l’ascensore “anti-barriere” in modo speciale: più facile da approvare, e installabile anche contro il muro dell’assemblea.

01Un’innovazione, ma “agevolata”

Meno voti quando l’obiettivo è l’accessibilità.

Mettere un ascensore dove non c’è è un’innovazione. Se serve ad abbattere le barriere architettoniche, però, la Legge 13/1989 (con l’art. 1120, c. 2, c.c.) prevede una maggioranza ridotta: basta la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio (500 millesimi), sia in prima sia in seconda convocazione. L’amministratore deve convocare l’assemblea entro 30 giorni dalla richiesta, anche di un solo condòmino.

Il decoro non è più un muro Il “Decreto Semplificazioni” (L. 120/2020) ha abrogato il vecchio limite del decoro architettonico per questi interventi: oggi l’assemblea non può opporsi all’ascensore anti-barriere invocando l’estetica. Restano invalicabili solo la stabilità e la sicurezza dell’edificio (e la reale inutilizzabilità delle parti comuni per qualcuno).
Strumento interattivo

Puoi installarlo? Maggioranza e spese

Due domande e ti dico quale regime si applica. Orientamento di massima, non un parere.

1. A cosa serve l’ascensore?
2. In assemblea si è raggiunta la maggioranza?

02Se l’assemblea dice no

Qui sta la tutela più forte. Se l’assemblea rifiuta o resta inerte, decorsi tre mesi dalla richiesta scritta la persona con disabilità (o chi ne ha la tutela) può installare l’ascensore a proprie spese sulle parti comuni (art. 2, c. 2, L. 13/1989), purché non pregiudichi stabilità e sicurezza. La Cassazione lo considera espressione di un principio di solidarietà sociale (Cass. n. 7938/2017): nemmeno il regolamento sul decoro può impedirlo. Gli altri condòmini potranno servirsene in seguito, contribuendo alle spese di installazione e manutenzione.

03Chi paga: due criteri diversi

Attenzione a non confondere due situazioni. Per l’installazione ex novo deliberata dall’assemblea, la spesa si ripartisce in base ai millesimi di proprietà (art. 1123 c.c.). Per la manutenzione o la sostituzione di un ascensore già esistente, invece, si applica l’art. 1124 c.c.: metà in base ai millesimi, metà in base all’altezza di piano (chi abita più in alto paga di più). Salvo che un accordo unanime o il regolamento contrattuale dispongano diversamente.

Niente “furbetti” sull’esonero Per un ascensore anti-barriere il condòmino contrario non può sottrarsi alla spesa invocando l’art. 1121 c.c. (innovazioni gravose/voluttuarie): la funzione sociale prevale (Cass. n. 14096/2012). L’esonero resta invece possibile per un ascensore installato come mero ammodernamento, da chi non ne trae utilità.

Sul fronte agevolazioni, gli incentivi per l’abbattimento delle barriere cambiano spesso: accanto ai contributi comunali previsti dalla stessa L. 13/1989 (domanda al Comune, di regola entro il 1° marzo), conviene verificare le detrazioni fiscali in vigore nell’anno prima di deliberare, perché aliquote e finestre vengono aggiornate di frequente.

Domande rapide

Per la manutenzione dell’ascensore esistente contribuisce anche il piano terra sulla quota “per valore”, ma la componente legata all’altezza è minima: paga molto meno di chi sta in alto. Il regolamento contrattuale può prevedere esoneri.
Art. 1124 c.c.
Per l’ascensore anti-barriere no: il limite del decoro è stato superato dal Decreto Semplificazioni. Contano solo stabilità, sicurezza e l’effettiva utilizzabilità delle parti comuni.
Per gli ascensori interni di norma non occorre un titolo abilitativo; per gli ascensori esterni o in edifici vincolati possono servire pratiche e nulla osta. Meglio una verifica tecnica preliminare.

Un ascensore che non parte per colpa dei “no”?

Assocond Co.Na.F.I. Napoli imposta la delibera con la maggioranza corretta, tutela chi ha diritto all’accessibilità e verifica il riparto delle spese.

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Nota. Contenuto divulgativo, non sostitutivo di un parere legale. Maggioranze, spese e agevolazioni dipendono dal caso concreto e dalla normativa vigente nell’anno.