Ascensore e barriere architettoniche: chi decide, chi paga, come installarlo
Installare un ascensore dove non c’è divide sempre il palazzo. Ma quando serve a una persona con disabilità, la legge sta dalla parte dell’accessibilità — e le maggioranze si abbassano.
Salire tre rampe con le buste della spesa è un fastidio; per chi ha una disabilità o un’età avanzata può significare restare prigioniero in casa. Per questo la legge tratta l’ascensore “anti-barriere” in modo speciale: più facile da approvare, e installabile anche contro il muro dell’assemblea.
01Un’innovazione, ma “agevolata”
Meno voti quando l’obiettivo è l’accessibilità.
Mettere un ascensore dove non c’è è un’innovazione. Se serve ad abbattere le barriere architettoniche, però, la Legge 13/1989 (con l’art. 1120, c. 2, c.c.) prevede una maggioranza ridotta: basta la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio (500 millesimi), sia in prima sia in seconda convocazione. L’amministratore deve convocare l’assemblea entro 30 giorni dalla richiesta, anche di un solo condòmino.
Puoi installarlo? Maggioranza e spese
Due domande e ti dico quale regime si applica. Orientamento di massima, non un parere.
02Se l’assemblea dice no
Qui sta la tutela più forte. Se l’assemblea rifiuta o resta inerte, decorsi tre mesi dalla richiesta scritta la persona con disabilità (o chi ne ha la tutela) può installare l’ascensore a proprie spese sulle parti comuni (art. 2, c. 2, L. 13/1989), purché non pregiudichi stabilità e sicurezza. La Cassazione lo considera espressione di un principio di solidarietà sociale (Cass. n. 7938/2017): nemmeno il regolamento sul decoro può impedirlo. Gli altri condòmini potranno servirsene in seguito, contribuendo alle spese di installazione e manutenzione.
03Chi paga: due criteri diversi
Attenzione a non confondere due situazioni. Per l’installazione ex novo deliberata dall’assemblea, la spesa si ripartisce in base ai millesimi di proprietà (art. 1123 c.c.). Per la manutenzione o la sostituzione di un ascensore già esistente, invece, si applica l’art. 1124 c.c.: metà in base ai millesimi, metà in base all’altezza di piano (chi abita più in alto paga di più). Salvo che un accordo unanime o il regolamento contrattuale dispongano diversamente.
Sul fronte agevolazioni, gli incentivi per l’abbattimento delle barriere cambiano spesso: accanto ai contributi comunali previsti dalla stessa L. 13/1989 (domanda al Comune, di regola entro il 1° marzo), conviene verificare le detrazioni fiscali in vigore nell’anno prima di deliberare, perché aliquote e finestre vengono aggiornate di frequente.
Domande rapide
Art. 1124 c.c.
Un ascensore che non parte per colpa dei “no”?
Assocond Co.Na.F.I. Napoli imposta la delibera con la maggioranza corretta, tutela chi ha diritto all’accessibilità e verifica il riparto delle spese.
Prenota la prima consulenzaNota. Contenuto divulgativo, non sostitutivo di un parere legale. Maggioranze, spese e agevolazioni dipendono dal caso concreto e dalla normativa vigente nell’anno.
