Anagrafe condominiale: cosa può chiedere l’amministratore e cosa puoi sapere degli altri condomini

Normativa · Napoli

Anagrafe condominiale: cosa può chiedere l’amministratore e cosa puoi sapere degli altri condomini

Due direzioni, due regole diverse: cosa l’amministratore può legittimamente pretendere da te, e cosa tu puoi legittimamente ottenere sugli altri condomini.

La gestione dei dati personali in condominio genera spesso incomprensioni reciproche: amministratori che chiedono documenti che non dovrebbero chiedere, e condomini che si vedono negare informazioni a cui in realtà hanno diritto. La materia è disciplinata con precisione dall’art. 1130, n. 6, c.c. (registro di anagrafe condominiale), dall’art. 1129 c.c. (diritto di accesso) e da diversi interventi del Garante per la protezione dei dati personali, che negli anni hanno tracciato confini netti.

Cosa può chiedere l’amministratore al singolo condomino

L’art. 1130, n. 6, c.c. obbliga l’amministratore a tenere aggiornato il registro di anagrafe condominiale con le generalità (nome, cognome, codice fiscale, residenza o domicilio) dei proprietari e dei titolari di diritti reali o personali di godimento — inclusi conduttori e comodatari — e i dati catastali di ciascuna unità immobiliare (sezione urbana, foglio, particella, subalterno, Comune). Ogni variazione va comunicata dal condomino all’amministratore entro 30 giorni; in caso di inerzia, l’amministratore può acquisire i dati dai pubblici registri, ma a spese del condomino inadempiente.

Il punto più frainteso: l’atto di compravendita

L’amministratore non può chiedere copia del rogito o di altra documentazione contenente il prezzo, le modalità di pagamento o l’eventuale mutuo. Il Garante Privacy, con provvedimento n. 106 del 19 febbraio 2015 e la newsletter n. 387/2014, ha qualificato questa richiesta come trattamento eccedente rispetto alla finalità del registro anagrafe, in violazione del principio di minimizzazione. È illegittima anche l’iniziativa dell’amministratore di reperire autonomamente l’atto presso i pubblici registri, prima ancora di aver chiesto all’interessato le proprie generalità. Basta la dichiarazione di avvenuta stipula rilasciata dal notaio, con i soli dati necessari all’aggiornamento dell’anagrafe.

Cosa può sapere un condomino sugli altri

Qui la prospettiva si ribalta, ma la risposta è altrettanto netta: ogni condomino ha diritto di accesso al registro di anagrafe condominiale, con visione gratuita ed estrazione di copia previo rimborso dei costi (artt. 1129, comma 2, e 1130 c.c.). Una recente pronuncia di merito (2025) ha confermato che l’amministratore non può subordinare la consegna del registro al consenso degli altri condomini: si tratta di un diritto autonomo, espressione del diritto di controllo su una gestione trasparente, fondato sul principio di solidarietà tra condomini.

DatoAccessibile agli altri condomini?
Nome, cognome, codice fiscale del proprietarioSì, tramite il registro anagrafe
Residenza o domicilioSì, tramite il registro anagrafe
Dati catastali dell’unità immobiliareSì, tramite il registro anagrafe
Stato dei pagamenti degli oneri condominiali (propri)Sì, su richiesta (art. 1129, n. 9, c.c.)
Numero di telefono, indirizzo emailSolo previo consenso dell’interessato, non fanno parte del registro
Copia dell’atto di compravendita, prezzo, mutuoNo, né per l’amministratore né per gli altri condomini

Perché l’anagrafe aggiornata protegge anche il condominio

Un’anagrafe condominiale non aggiornata non è solo un problema formale. Se il condominio agisce in giudizio contro un “condomino apparente” — chi risulta ancora proprietario nei registri ma non lo è più nella realtà — rischia il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva e la condanna alle spese processuali. Il mancato aggiornamento dell’anagrafe rientra tra le gravi irregolarità dell’amministratore previste dall’art. 1129, comma 12, c.c., con possibile revoca giudiziale dell’incarico.

Cosa consigliare in pratica

All’amministratore: richiedere solo generalità e dati catastali, mai copie di atti; se il condomino non collabora, procedere all’acquisizione dai pubblici registri documentando i costi da riaddebitare. Al condomino che chiede accesso: formalizzare la richiesta per iscritto, specificando che si tratta di esercizio del diritto ex artt. 1129-1130 c.c., così da rendere più agevole per l’amministratore individuare esattamente cosa può e cosa non può fornire.

L’amministratore ti ha chiesto documenti che non dovrebbe, o ti è stato negato un accesso a cui hai diritto?

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Fonti: art. 1129 c.c.; art. 1130, n. 6, c.c.; Garante Privacy, provvedimento n. 106 del 19 febbraio 2015; Garante Privacy, newsletter n. 387 del 23 aprile 2014; giurisprudenza di merito 2025 in tema di accesso al registro di anagrafe condominiale.