Telecamere in condominio: cosa dice la legge sulla privacy

Telecamere in condominio: cosa dice la legge sulla privacy

Le telecamere in condominio fanno discutere a ogni assemblea: chi le vuole per sicurezza, chi teme di essere ripreso. La legge oggi dà regole precise, e la differenza tra impianto condominiale e telecamera privata cambia tutto. Vediamo come funziona davvero.

Due situazioni diverse, due regole diverse

Prima di tutto bisogna capire chi installa la telecamera e cosa inquadra, perché la disciplina cambia radicalmente:

  • Impianto sulle parti comuni (ingresso, cortile, scale, ascensore, garage comune): decide il condominio, e si applica la normativa sulla privacy.
  • Telecamera del singolo condòmino a tutela della propria porta o del proprio box: è una scelta personale che, a certe condizioni, resta fuori dalla disciplina privacy.

Telecamere sulle parti comuni: serve l’assemblea

Per installare un impianto di videosorveglianza sulle parti comuni serve una delibera assembleare. Lo prevede l’art. 1122-ter del codice civile (introdotto dalla riforma del condominio del 2012), che rinvia alla maggioranza dell’art. 1136, secondo comma: occorre il voto della maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio (500 millesimi).

Un singolo condòmino non può quindi piazzare di sua iniziativa una telecamera che inquadri le parti comuni: senza delibera, il trattamento è illecito. La spesa per l’impianto si ripartisce tra tutti i condòmini secondo i millesimi.

Una delibera fatta bene non si limita ad approvare: indica dove sono le telecamere, perché (le finalità), per quanto tempo si conservano le immagini e chi può accedervi.

Le regole privacy da rispettare

Le immagini delle persone sono dati personali: il loro trattamento segue il GDPR (Reg. UE 2016/679) e le indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali. Il titolare del trattamento è il condominio, rappresentato dall’amministratore.

La checklist del condominio

  • Cartelli ben visibili che segnalano la videosorveglianza, con finalità e titolare del trattamento (modello del Garante).
  • Conservazione limitata: di norma 24–48 ore. Oltre i 7 giorni servono ragioni specifiche e documentate.
  • Minimizzazione: riprendere solo le aree comuni necessarie, evitando strade pubbliche e proprietà altrui.
  • Accesso riservato alle sole persone autorizzate (amministratore o incaricati).
  • Sicurezza dei dati e rispetto dei diritti di chi viene ripreso (accesso, rettifica, cancellazione).

Il mancato rispetto di queste regole espone il condominio — e l’amministratore — a sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, penali.

La telecamera del singolo condòmino

Chi installa una telecamera per proteggere solo la propria abitazione o il proprio box rientra nell’uso personale e non è soggetto agli obblighi privacy dell’impianto condominiale. C’è però un limite preciso: l’inquadratura deve restare circoscritta al proprio spazio esclusivo.

Se la telecamera riprende il pianerottolo comune, le scale, il cortile o la porta del vicino, si esce dall’uso personale e si rischia anche il reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.). In pratica: l’obiettivo va orientato in basso, sulla propria soglia, non sull’intero pianerottolo o sulla strada.

Le immagini valgono come prova?

Sì. Le registrazioni della videosorveglianza condominiale possono essere usate come prova in giudizio — ad esempio per atti vandalici o furti — e la Cassazione ne ha riconosciuto il valore documentale. Restano comunque ferme le regole sulla protezione dei dati, per evitare contestazioni.

Domande frequenti

Quanti voti servono per installare le telecamere comuni?

La maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno metà del valore dell’edificio (art. 1136, 2° comma, richiamato dall’art. 1122-ter c.c.).

Posso mettere una telecamera sulla mia porta senza chiedere all’assemblea?

Sì, se riprende solo la tua soglia. Se inquadra il pianerottolo o aree comuni, no: serve la delibera o rischi sanzioni.

Per quanto si possono conservare le immagini?

Di norma 24–48 ore; oltre i 7 giorni solo con motivazioni specifiche e documentate.

Chi può guardare le registrazioni?

Solo soggetti autorizzati, in genere l’amministratore. L’accesso libero a tutti i condòmini non è ammesso.

Telecamere in condominio: tutto in regola?

Una delibera o un impianto non a norma possono costare sanzioni. Facciamo chiarezza insieme: la prima consulenza è gratuita.

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Riferimenti normativi: art. 1122-ter c.c.; art. 1136, 2° comma, c.c.; Reg. UE 2016/679 (GDPR); art. 615-bis c.p.; Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell’8 aprile 2010.
Le informazioni di questo articolo hanno carattere generale e non sostituiscono una consulenza legale personalizzata. Ogni situazione va valutata nel caso concreto. — Assocond CO.NA.F.I. Napoli, Via Francesco Lomonaco 3, Chiaia (NA).